Dieci buoni motivi per depositare un marchio comunitario
1º
Carattere unitario e protezione di diritti esclusivi
Il marchio comunitario ha carattere unitario, ossia è valido
in tutta l'Unione europea e conferisce al titolare un diritto esclusivo
che consente di vietare a terzi l'uso del segno nelle loro attività
commerciali e industriali.
2º
Formalità e gestione semplificate
Il carattere unitario del marchio comunitario, che si estende a
tutti i paesi dell'Unione europea, consente una semplificazione
delle formalità e della gestione:
• un'unica domanda,
• un'unica lingua del procedimento,
• un unico centro amministrativo,
• un unico fascicolo da gestire.
La procedura è semplice e i depositi possono essere effettuati
vuoi presso gli uffici nazionali della proprietà industriale
vuoi direttamente presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato
Interno ad Alicante.
3º
Costi ridotti
Questa semplificazione comporta una notevole diminuzione dei costi
rispetto ai costi complessivi necessari per la registrazione a livello
nazionale in tutti i quindici paesi dell'Unione europea o in una
pluralità di essi.
4º
Possibilità di rivendicare la preesistenza di marchi nazionali
Il marchio comunitario è concepito per integrare i sistemi
di protezione nazionali. Se un richiedente o titolare di marchio
comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico
per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza.
Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori
anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.
5º
Diritto di priorità
Il marchio comunitario si aggiunge ai sistemi nazionali di protezione
dei marchi. La data di deposito del marchio comunitario è
riconosciuta come data di priorità per i depositi nazionali
ed internazionali, anche quando il richiedente decida di trasformare
la propria domanda o il proprio marchio comunitario in domande nazionali.
Optare direttamente per il marchio comunitario, quindi, non comporta
alcun rischio.
6º
Uso: un obbligo facile da adempiere
Un marchio comunitario può essere mantenuto in tutti i paesi
dell'Unione europea facendone un uso serio ed effettivo anche in
un solo Stato membro. Qualsiasi impresa, quindi, anche quando intenda
servirsi del proprio marchio solamente in uno o in alcuni degli
Stati membri, può efficacemente conseguire un marchio comunitario
senza tema di incorrere in un'azione di decadenza per mancato uso.
7º
Una tutela giurisdizionale estesa ed accessibile a tutti
Sarà possibile proporre un'azione per contraffazione dinanzi
ai tribunali dei marchi comunitari, vale a dire tribunali nazionali
designati dagli Stati dell'Unione, a cui spetta la giurisdizione
in materia di marchi comunitari. Le decisioni producono effetti
in tutto il territorio dell'Unione, evitandosi in tal modo di dover
perseguire i contraffattori in ciascun singolo Stato membro. Il
marchio comunitario è il solo a offrire tale protezione in
tutta l'Unione europea.
8º
Una vasta gamma di possibilità per l'esercizio dei propri
diritti sul marchio
La trasferibilità e la cedibilità del marchio comunitario
sono aspetti essenziali della gestione aziendale.
Il
marchio comunitario può essere oggetto di trasferimenti indipendentemente
dal trasferimento dell'impresa che ne è titolare, per la
totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è
stato registrato. Il marchio comunitario può inoltre essere
oggetto di licenze esclusive o non esclusive, le quali possono essere
concesse per tutta l'Unione europea o solamente per una parte di
essa.
9º
Marchi comunitari come diritti anteriori in tutti i paesi dell'Unione
europea
Il marchio comunitario costituisce un diritto anteriore opponibile
a qualsiasi marchio successivo e ad altri diritti contrastanti in
tutti gli Stati membri. Ciò permette quindi al suo titolare
non solo di proteggere i propri diritti esclusivi a livello comunitario,
ma anche di prevalere su diritti nazionali successivi.
10º
Le prospettive dell'allargamento:
L'allargamento dell'Unione europea a dieci nuovi Stati membri, previsto
per il 1º maggio 2004, porterà il numero degli Stati
dell'Unione a 25. Il trattato di adesione prevede l'estensione automatica
di tutte le domande e dei marchi comunitari registrati, limitando
nel contempo la possibilità di contestarli in base a motivi
che possano insorgere solo come conseguenza dell'adesione.
Il
marchio comunitario costituisce quindi un'apertura non solo sul
mercato unico attuale, ma anche su un mercato in via di espansione.
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