Dieci buoni motivi per depositare un marchio comunitario

1º Carattere unitario e protezione di diritti esclusivi

Il marchio comunitario ha carattere unitario, ossia è valido in tutta l'Unione europea e conferisce al titolare un diritto esclusivo che consente di vietare a terzi l'uso del segno nelle loro attività commerciali e industriali.

2º Formalità e gestione semplificate

Il carattere unitario del marchio comunitario, che si estende a tutti i paesi dell'Unione europea, consente una semplificazione delle formalità e della gestione:
• un'unica domanda,
• un'unica lingua del procedimento,
• un unico centro amministrativo,
• un unico fascicolo da gestire.
La procedura è semplice e i depositi possono essere effettuati vuoi presso gli uffici nazionali della proprietà industriale vuoi direttamente presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno ad Alicante.

3º Costi ridotti

Questa semplificazione comporta una notevole diminuzione dei costi rispetto ai costi complessivi necessari per la registrazione a livello nazionale in tutti i quindici paesi dell'Unione europea o in una pluralità di essi.


4º Possibilità di rivendicare la preesistenza di marchi nazionali

Il marchio comunitario è concepito per integrare i sistemi di protezione nazionali. Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.

5º Diritto di priorità

Il marchio comunitario si aggiunge ai sistemi nazionali di protezione dei marchi. La data di deposito del marchio comunitario è riconosciuta come data di priorità per i depositi nazionali ed internazionali, anche quando il richiedente decida di trasformare la propria domanda o il proprio marchio comunitario in domande nazionali. Optare direttamente per il marchio comunitario, quindi, non comporta alcun rischio.

6º Uso: un obbligo facile da adempiere

Un marchio comunitario può essere mantenuto in tutti i paesi dell'Unione europea facendone un uso serio ed effettivo anche in un solo Stato membro. Qualsiasi impresa, quindi, anche quando intenda servirsi del proprio marchio solamente in uno o in alcuni degli Stati membri, può efficacemente conseguire un marchio comunitario senza tema di incorrere in un'azione di decadenza per mancato uso.

7º Una tutela giurisdizionale estesa ed accessibile a tutti

Sarà possibile proporre un'azione per contraffazione dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari, vale a dire tribunali nazionali designati dagli Stati dell'Unione, a cui spetta la giurisdizione in materia di marchi comunitari. Le decisioni producono effetti in tutto il territorio dell'Unione, evitandosi in tal modo di dover perseguire i contraffattori in ciascun singolo Stato membro. Il marchio comunitario è il solo a offrire tale protezione in tutta l'Unione europea.

8º Una vasta gamma di possibilità per l'esercizio dei propri diritti sul marchio

La trasferibilità e la cedibilità del marchio comunitario sono aspetti essenziali della gestione aziendale.
Il marchio comunitario può essere oggetto di trasferimenti indipendentemente dal trasferimento dell'impresa che ne è titolare, per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il marchio comunitario può inoltre essere oggetto di licenze esclusive o non esclusive, le quali possono essere concesse per tutta l'Unione europea o solamente per una parte di essa.

9º Marchi comunitari come diritti anteriori in tutti i paesi dell'Unione europea

Il marchio comunitario costituisce un diritto anteriore opponibile a qualsiasi marchio successivo e ad altri diritti contrastanti in tutti gli Stati membri. Ciò permette quindi al suo titolare non solo di proteggere i propri diritti esclusivi a livello comunitario, ma anche di prevalere su diritti nazionali successivi.

10º Le prospettive dell'allargamento:

L'allargamento dell'Unione europea a dieci nuovi Stati membri, previsto per il 1º maggio 2004, porterà il numero degli Stati dell'Unione a 25. Il trattato di adesione prevede l'estensione automatica di tutte le domande e dei marchi comunitari registrati, limitando nel contempo la possibilità di contestarli in base a motivi che possano insorgere solo come conseguenza dell'adesione.

Il marchio comunitario costituisce quindi un'apertura non solo sul mercato unico attuale, ma anche su un mercato in via di espansione.


 
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