MARCHI ITALIA
FUNZIONE
DEI MARCHI |
I marchi hanno la funzione di distinguere i prodotti o i servizi
di una impresa da quelli di altre imprese. Quindi ci si trova
di
fronte a segni capaci di permettere al pubblico di operare
una scelta tra quanto disponibile sul mercato.
I segni, per espressa disposizione di legge, devono poter
essere rappresentati graficamente.
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DIRITTI
DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE |
I diritti derivanti al titolare di un marchio sono conferiti
con la registrazione dello stesso e consistono, come recita
la
Legge, nella facoltà che ha il titolare del marchio
registrato di “far uso esclusivo” dello stesso.
Tali diritti consistono,
sostanzialmente:
- nell’imporre il divieto all’utilizzo di segni
identici per prodotti o servizi identici;
- nell’imporre il divieto all’utilizzo di segni
identici o simili per prodotti o servizi identici o affini
se esiste la possibilità di
rischio di confusione presso il pubblico;
- nell’imporre il divieto all’utilizzo di segni
identici o simili per prodotti o servizi non affini nel caso
in cui il marchio
registrato goda di rinomanza entro i confini dello Stato.
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data del
deposito della relativa domanda di registrazione e può
essere
rinnovata all’infinito per ulteriori periodi di dieci
anni.
Al fine di rivendicare i prodotti/servizi interessanti la
registrazione di un marchio si utilizzano le Classi in cui
i
prodotti/servizi sono elencati nella convenzione di Nizza.
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COSA
NON PUÒ ESSERE REGISTRATO |
Come si vedrà al paragrafo successivo, uno dei requisiti
di una valida registrazione di marchio consiste nella novità
dello
stesso; quindi, prima di tutto non possono essere registrati
marchi non nuovi. Oltre a questi, non possono godere di
valida registrazione:
- i segni che risultino essere contrari alla legge, all’ordine
pubblico, al buon costume;
- i segni che siano costituiti solo da denominazioni generiche
di prodotti o servizi che si riferiscano al marchio stesso;
- i segni che siano costituiti solo da indicazioni descrittive
che si riferiscano al marchio stesso (ad es. la provenienza
geografica di un dato prodotto);
- i segni che siano imposti dalla natura e dalla forma del
prodotto;
- i segni costituiti da simboli, emblemi, stemmi considerati
nelle convenzioni internazionali e quelli che rivestano un
interesse pubblico;
- i segni contenenti la idoneità ad ingannare il pubblico;
- i segni capaci di ledere diritti esclusivi di terzi (ad
es. il diritto d’autore, quello di proprietà
industriale).
Oltre ai casi appena menzionati, non possono essere registrati:
- i ritratti di persone senza l’autorizzazione delle
stesse o, in caso di loro morte, dei loro eredi fino al quarto
grado incluso;
- i nomi di persona diversi dal richiedente la registrazione
solo nel caso in cui l’utilizzo degli stessi non arrechi
discredito
di colui il quale abbia diritto di portare tali nomi;
- i nomi e i segni notori senza il consenso degli aventi diritto
(nomi di persone, sigle ed emblemi di Enti e manifestazioni,
i
segni utilizzati in campo artistico, letterario, scientifico,
politico, sportivo)
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REQUISITI DI VALIDITA’ DI UN MARCHIO
CAPACITA’
DISTINTIVA |
Tale
requisito trova la sua giustificazione nel permettere all’utilizzatore
di distinguere tra i tanti prodotti/servizi presenti sul
mercato. per tale ragione, ad esempio, non possono essere
registrati i segni costituiti esclusivamente da denominazioni
generiche di prodotti e/o servizi: il termine “pane”
non potrebbe essere registrato come marchio in quanto non
distinguerebbe il citato prodotto da forno tra gli innumerevoli
presenti sul mercato.
NOVITA’
Non devono esistere, in data anteriore alla domanda di registrazione
di un marchio, segni identici o simili al marchio
stesso o confondibili con esso, registrati (e anche non, nel
caso di marchi che godano di notorietà non locale)
appartenenti alla stessa Classe della citata Convenzione di
Nizza.
Al fine di evitare che marchi scaduti o non utilizzati impediscano
la registrazione di nuovi validi marchi, è disposto
che
marchi anteriori scaduti da almeno due anni o non utilizzati
effettivamente entro cinque anni dalla loro registrazione
o il
cui utilizzo è stato sospeso per un ininterrotto periodo
sempre di cinque anni non possano invalidare nuovi marchi.
Non sono da considerarsi nuovi anche i segni che interferiscono
con marchi rivendicanti prodotti e/o servizi di Classi
diverse qualora tali marchi godano di rinomanza. Neppure sono
da considerarsi nuovi i segni entrati nel linguaggio
corrente o negli usi costanti del commercio.
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TIPI DI MARCHIO
MARCHIO
DENOMINATIVO |
Il marchio è costituito esclusivamente da parole che
possono essere anche di fantasia e senza alcun significato.
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MARCHIO
FIGURATIVO |
Il marchio è costituito esclusivamente da figure (“disegni”,
come recita la Legge).
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MARCHIO
MISTO |
Il marchio è costituito dall’insieme di parole
e disegni.
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MARCHIO
DI FORMA |
Il marchio è costituito da una forma che non sia funzionale
(in tal caso si cadrebbe nei Brevetti per Modello di Utilità)
e
non sia ornamentale (in tal caso si cadrebbe nei Modelli).
Si tratta, cioè, di forme che possono definirsi come
arbitrarie.
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MARCHIO
ESPRESSIVO |
Particolarmente in uso nel settore farmaceutico, richiama
la caratteristica/ destinazione di un prodotto e, per tale
suo
impatto immediato sull’utilizzatore, è un tipo
di marchio ben visto dai produttori che tuttavia devono sapere
che tale tipo di
marchi gode di una tutela attenuata poiché si tratta
di un marchio “debole” (vedi al punto successivo).
Può essere sia
figurativo sia descrittivo.
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INTENSITA’
DELLA TUTELA DI UN MARCHIO |
E’
indipendente dalla registrazione di un marchio e dipende invece,
in particolar modo, dalla propria capacità distintiva.
Si intende marchio “debole” quel marchio al quale
basta apportare varianti di lieve entità per escludere
la violazione dello
stesso: sono di tale tipologia, ad esempio, i marchi espressivi.
Si intende per marchio “forte” un marchio che
presenta forte carattere distintivo e può essere sia
un marchio che nulla ha
a che fare con il prodotto sia un marchio di fantasia.
Da notare che un marchio può diventare “forte”
anche successivamente alla sua registrazione grazie all’uso
e ad una
forte propaganda con la quale è stato imposto al mercato.
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MARCHIO
NON REGISTRATO |
Detto
anche “marchio di fatto”, esso trova la sua tutela
nell’Art. 2598 c.c. per cui il suo utilizzatore ne ha
un diritto di
esclusiva entro i limiti della eventualità di confusione.
I requisiti a cui deve sottostare il marchio non registrato
si possono
individuare nel fatto che deve essere comunque un segno, possedere
capacità distintiva, essere nuovo quindi non dovrà
dare adito a confusione, non essere ingannevole e non contrario
all’ordine pubblico e al buon costume.
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MARCHIO
INTERNAZIONALE |
E’
un sistema di deposito e registrazione valido in tutti i Paesi
aderenti all’”Arrangement di Madrid”. Con
una unica
domanda, il titolare di un Marchio Registrato in uno dei Paesi
aderenti può chiedere all’Ufficio del suo Paese
la
registrazione presso l’Ufficio Internazionale di Ginevra.
Il documento di registrazione internazionale costituisce,
come si è soliti dire, un “fascio” di registrazioni
nazionali; ciascun
marchio è quindi sottoposto alle disposizioni della
Legge di ciascuno dei Paesi aderenti.
La richiesta di registrazione internazionale deve essere eseguita
entro sei mesi dal deposito della domanda di
registrazione del corrispondente Marchio italiano.
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OPPOSIZIONE |
E’
prevista la possibilità di presentare opposizione alla
registrazione del marchio. La presentazione di opposizione
deve
essere eseguita secondo i tempi previsti dalle varie Autorità
nazionali.
L’opposizione può essere promossa:
- dal titolare di un Marchio già registrato in data
anteriore;
- dal richiedente che ha depositato una domanda di registrazione
di un Marchio in data anteriore o che rivendica una
priorità;
- dal licenziatario in esclusiva del Marchio;
- dalle persone o dai parenti (fino al quarto grado incluso)
di persone effigiate in marchi;
- dalle persone, diverse dal richiedente la registrazione,
i cui nomi sono stati registrati qualora tale uso porti loro
discredito;
- dalle persone, dagli enti e dalle associazioni i cui nomi,
segni, emblemi, nel caso in cui siano notori, possono essere
registrati solamente dagli aventi diritto o con il consenso
di questi.
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DURATA |
La registrazione internazionale ha durata di dieci anni, essendo
poi continuamente rinnovabile per identici periodi di
tempo; è da notare che nei primi cinque anni il Marchio
Internazionale dipende dalle vicende del marchio registrato
nel
Paese di origine mentre, successivamente, diventa indipendente
dalla continuazione o meno della tutela in tale Paese.
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MARCHIO
COMUNITARIO
CHI
PUÓ PRESENTARE LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE |
-
Le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza in
o nazionalità di un Paese membro della Convenzione
del
Brevetto Comunitario.
- Le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza in
o nazionalità di un Paese facente parte della Convenzione
di
Parigi.
- Le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza in
o nazionalità di un Paese facente parte della Organizzazione
Mondiale del Commercio.
- Le persone fisiche e giuridiche che hanno domicilio o sede
o hanno uno stabilimento industriale serio ed effettivo nel
territorio della Comunità Europea oppure di un Paese
della Convenzione di Parigi.
La domanda di registrazione di un Marchio Comunitario può
essere presentata sia direttamente all’Ufficio
Armonizzazione del Mercato Interno con sede ad Alicante in
Spagna sia presso l’Ufficio del Paese di appartenenza
del
richiedente.
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PROCEDURA |
La
domanda viene sottoposta dall’Ufficio di Alicante sia
ad un esame formale sia ad un esame di esistenza dei cosiddetti
“impedimenti assoluti” alla registrazione (Art.
7 Regolamento 40/94/CE) mediante una ricerca sugli anteriori
Marchi
Comunitari e domande di Marchi Comunitari.
Viene eseguita una ricerca di anteriorità tra i Marchi
e le Domande di Marchio Comunitari, tale ricerca essendo svolta
sia dall’Ufficio di Alicante sia dagli Uffici nazionali
di quegli Stati che si sono dichiarati disponibili ad effettuare
una ricerca di anteriorità nei propri registri (ad
eccezione degli Uffici di Italia, Francia e Germania).
La risposta degli Uffici nazionali viene comunicata all’U.A.M.I.
entro tre mesi dalla data del deposito della Domanda. Tale
risposta, unitamente al risultato della ricerca di anteriorità
svolta dall’Ufficio di Alicante, viene subito trasmessa
al richiedente.
Pubblicazione della Domanda di Marchio Comunitario. Di tale
pubblicazione viene data informazione ai titolari di Marchi
Comunitari e di Domande di Marchio Comunitario anteriori che
erano stati evidenziati dalle ricerche di anteriorità.
E’ prevista la possibilità di opposizione alla
registrazione del nuovo marchio da parte dei titolari di Marchi
Comunitari o domande di essi anteriori; sulle eventuali opposizioni
decidono le Commissioni di ricorso istituite presso l’Ufficio
di Alicante e le decisioni delle citate Commissioni possono
essere sottoposte ad una prima istanza di ricorso dinnanzi
il Tribunale Comunitario di prima istanza e, successivamente,
se del caso anche dinnanzi la Corte della Comunità.
E’ evidente che in tal modo, il Marchio Comunitario
registrato gode di una presunzione di validità piuttosto
forte.
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OPPOSIZIONE |
Come
già accennato, è prevista la possibilità
di presentare opposizione alla registrazione del marchio.
La presentazione
di opposizione deve essere eseguita entro tre mesi dalla data
della pubblicazione della domanda di Marchio Comunitario.
L’opposizione può essere promossa:
- dai titolari di Marchi anteriori depositati o registrati
sia a livello nazionale sia a livello comunitario;
- dai licenziatari autorizzati dai titolari di Marchi anteriori;
- dai titolari di ditte o segni (solo in alcuni casi).
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DURATA |
La
durata del Marchio Comunitario è di dieci anni continuamente
rinnovabili per identici periodi di tempo.
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